Criminal appeal dismissed for lack of counsel as required by post-2017 procedural code amendments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition without legal representation. The material facts show that under the amended Criminal Procedure Code, appeals against surveillance tribunal orders must be signed by registered defense attorneys to avoid rejection. The court ruled that personal filing renders the appeal void, resulting in dismissal and an order for the appellant to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: Appeals against surveillance tribunal orders must be signed by registered defense attorneys; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMION MIHAI CATALIN nato il 01/01/1991 avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOrdato avviso a parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; -2
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 16.9.2024 era stato dichiarato inammissibile un reclamo dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, SIMION Mihai Catalin ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i