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Ordinanza — n. 18702/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation measure rejection due to lack of critical review and itinerant work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the inmate's request for alternative measures like community service or home detention, citing a lack of critical review regarding his reliability and the itinerant nature of his unformalized work. The court held that the appellant's arguments merely requested a re-reading of factual data without addressing the Tribunal's logical reasoning, thus failing to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a probation measure rejection is inadmissible if it merely requests a reinterpretation of factual data without challenging the logical reasoning of the lower court's decision on critical review and social reintegration feasibility.

Parole chiave

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probation measure rejection alternative measures denial inadmissible appeal critical review absence itinerant work monitoring social reintegration feasibility court costs and fine attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA INGRI nato a MONTEBELLUNA il 18/01/1974 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAVAZZA Ingri avverso l'ordinanza con cui in data 14.5.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza del condannato di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare; Evidenziato che il ricorso contiene critiche frammentarie al provvedimento impugnato, che tuttavia non inficiano il ragionamento del rigetto del Tribunale di Sorveglianza, fondato sull'assenza di revisione critica (su cui nulla di concreto dice il ricorrente) e sul carattere itinerante dell'attività lavorativa (peraltro, non formalizzata) che renderebbe difficile il monitoraggio;

Ritenuto che, a fronte di tale motivazione non illogica, il ricorso sollecita non più che una rilettura dei dati di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, dei quali si propone una interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dal Tribunale di Sorveglianza per sostenere, nel merito, l'affidabilità del condannato e la possibilità di un suo reinserimento sociale; Considerato, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis