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Ordinanza — n. 18700/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation denial due to insufficient positive rehabilitation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18700/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of probation measures for the convicted defendant. The appellant argued for alternative measures based on limited positive conduct, while the court emphasized the gravity of the crimes and lack of a rehabilitation plan. The decision rests on the principle that the appeal merely requested a re-evaluation of facts using different parameters rather than challenging the original reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a probation denial is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the factual elements using different assessment parameters without challenging the original reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial Italian Criminal Procedure rehabilitation assessment inadmissible appeal alternative measures Cassa delle ammende factual re-evaluation attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO AMEDEO nato a NAPOLI il 24/04/1981 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; i v/

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di RUSSO Amedeo avverso l'ordinanza con cui in data 3.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato un'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà o della detenzione domiciliare; Rilevato che l'ordinanza impugnata, dopo aver dichiarato la inammissibilità della detenzione domiciliare e della semilibertà, fonda adeguatamente il diniego dell'affidamento in prova sulla gravità dei fatti per cui il ricorrente è stato condannato e dei suoi precedenti, sull'assenza di un progetto di riabilitazione, sulle negative informazioni di polizia e sul mancato avvio di una revisione critica;

Considerato che il ricorso, relativo al solo rigetto dell'affidamento in prova, evidenzia, dal canto suo, i più limitati elementi positivi ravvisabili nella situazione del condannato esaminata dal Tribunale di Sorveglianza (il fatto che Russo non abbia violato la misura cautelare cui è stato sottoposto da settembre 2023 a ottobre 2024 e che abbia dato la disponibilità a svolgere attività di volontariato), i quali, tuttavia, sono senza dubbio recessivi rispetto ai più numerosi e rilevanti elementi di segno contrario; Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co