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Ordinanza — n. 18699/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against final exclusion of civil party status in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18699/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Municipality of Pizzo inadmissible. The lower court had definitively excluded the municipality's status as a civil party in a criminal proceeding, a decision that is legally non-appealable. Consequently, the court applied the specific procedural rule barring appeals against such exclusions and ordered the municipality to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Appeals against the definitive exclusion of a civil party in criminal proceedings are inadmissible as they contradict the principle of finality of such decisions.

Parole chiave

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exclusion civil party criminal proceedings appeal procedural inadmissibility finality of decisions court costs award difetto di responsabilità comunale legittimazione del comune comune politico

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
213858 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile secondo il disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto presentato in un caso previsto dall'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in quanto presentato in un caso previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10880 dell'11/10/2012
22/2024/R.G.T.; Considerato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Sez. 7, n. 10880 dell'11/10/2012, dep.
Sez. U, n. 12 del 19/5/1999
255150 - 01; Sez. U, n. 12 del 19/5/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PIZZO avverso l'ordinanza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; A.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che il Comune di Pizzo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.4.2024 il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto la esclusione della sua costituzione di parte civile nel processo recante il n. 22/2024/R.G.T.; Considerato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Sez. 7, n. 10880 dell'11/10/2012, dep. 2013, Rv. 255150 - 01; Sez. U, n. 12 del 19/5/1999, Rv. 213858 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile secondo il disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto presentato in un caso previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il