Cassation court dismisses appeal against final exclusion of civil party status in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Municipality of Pizzo inadmissible. The lower court had definitively excluded the municipality's status as a civil party in a criminal proceeding, a decision that is legally non-appealable. Consequently, the court applied the specific procedural rule barring appeals against such exclusions and ordered the municipality to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Appeals against the definitive exclusion of a civil party in criminal proceedings are inadmissible as they contradict the principle of finality of such decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PIZZO avverso l'ordinanza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; A.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che il Comune di Pizzo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.4.2024 il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto la esclusione della sua costituzione di parte civile nel processo recante il n. 22/2024/R.G.T.; Considerato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Sez. 7, n. 10880 dell'11/10/2012, dep. 2013, Rv. 255150 - 01; Sez. U, n. 12 del 19/5/1999, Rv. 213858 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile secondo il disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto presentato in un caso previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il