Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18697/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18697/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18697/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISAKU ARZEN CUI 01DP9AD nato il 02/03/1979 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di ISAKU Arzen avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data " 1•••1.ZD24 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6.9.2023 di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato, in primo luogo, che la circostanza rappresentata dal ricorrente, secondo cui il decreto di espulsione di Isaku sarebbe stato annullato dopo il suo reingresso in Italia, è soltanto affermata nel ricorso, mentre nella sentenza d'appello non se ne fa menzione (sicché non si è fornita dimostrazione che il suddetto elemento fosse stato messo a disposizione dei giudici di secondo grado), e che, in ogni caso, si tratta di circostanza non idonea ad escludere il reato, consistito nell'inosservanza non dell'atto amministrativo (che era stato già eseguito), ma del divieto di reingresso, con la conseguenza che non si pongono eventuali problemi di sindacato o di disapplicazione dell'atto stesso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 18697/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato, in primo luogo, che la circostanza rappresentata dal ricorrente, secondo cui il decreto di espulsione di Isaku sarebbe stato annullato dopo il suo reingresso in Italia, è soltanto affermata nel ricorso, mentre nella sentenza d'appello non se ne fa menzione (sicché non si è fornita dimostrazione che il suddetto elemento fosse stato messo a disposizione dei giudici di secondo grado), e che, in ogni caso, si tratta di circostanza non idonea ad escludere il reato, consistito nell'inosservanza non dell'atto amministrativo (che era stato già eseguito), ma del divieto di reingresso, con la conseguenza che non si pongono eventuali problemi di sindacato o di disapplicazione dell'atto stesso;

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento divieto di espulsione dei cittadini violazione del divieto d'entrata inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento revoca dell'asilo riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISAKU ARZEN CUI 01DP9AD nato il 02/03/1979 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di ISAKU Arzen avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data " 1•••1.ZD24 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6.9.2023 di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato, in primo luogo, che la circostanza rappresentata dal ricorrente, secondo cui il decreto di espulsione di Isaku sarebbe stato annullato dopo il suo reingresso in Italia, è soltanto affermata nel ricorso, mentre nella sentenza d'appello non se ne fa menzione (sicché non si è fornita dimostrazione che il suddetto elemento fosse stato messo a disposizione dei giudici di secondo grado), e che, in ogni caso, si tratta di circostanza non idonea ad escludere il reato, consistito nell'inosservanza non dell'atto amministrativo (che era stato già eseguito), ma del divieto di reingresso, con la conseguenza che non si pongono eventuali problemi di sindacato o di disapplicazione dell'atto stesso;

Rilevato, in secondo luogo, che la censura secondo cui la Corte d'Appello ha motivato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto esclusivamente sui precedenti dell'imputato non trova riscontro nella sentenza, nella quale, viceversa, l'apprezzamento di non minimale rilevanza del fatto che inibisce l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si fonda principalmente e in modo nient'affatto illogico sulle modalità della condotta, di guisa è stato appropriatamente adempiuto l'onere di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato al fine di valutarne la gravità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 - 01);

Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C