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Ordinanza — n. 18691/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for tax evasion, ruling arguments generic and conclusions omitted not fatal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Michele Di Caro inadmissible, upholding his conviction for tax evasion. The court rejected the claim that the appellate court's failure to list party conclusions constituted a nullity, citing established precedent. Furthermore, the court found the appellant's challenge to the factual integration of the crime to be generic and an impermissible re-reading of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 31, 76 comma 4 d.lgs. n. 159/2011; The omission of party conclusions in a judgment does not constitute a ground for nullity, and generic appeals for a different factual assessment without specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion conviction inadmissible appeal omitted conclusions nullity generic factual challenge Corte di Cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie esame di cassazione contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019
Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020
Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARO MICHELE nato a PALERMO il 06/07/1984 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di DI CARO Michele avverso la sentenza con cui il 16.10.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 14.3.2024 di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 31, 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Dato atto che il difensore del ricorrente ha trasmesso in cancelleria anche una memoria in data 9.1.2025; Ritenuto, con riferimento alle doglianze espresse nell'unico motivo di ricorso, che: - in primo luogo, l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876 - 01); - in secondo luogo, la motivazione della Corte d'Appello sulla integrazione dell'elemento oggettivo del reato non è affatto illogica e il ricorso la contrasta in modo generico, limitandosi a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec