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Ordinanza — n. 18689/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; generic complaint on expert capacity assessment rejected by Italian Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the appellate court wrongly refused a new expert assessment regarding his capacity to understand and will, citing a prior diagnosis. The court ruled this was a generic and repetitive complaint, noting that the appellate court properly relied on existing expert reports to determine the factual issue of criminal responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The assessment of an accused's capacity to understand and will is a matter of fact for the trial judge, subject to appellate review only if the reasoning is flawed or lacks scientific basis; generic complaints on this issue are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility capacity to understand and will expert assessment criminal law factual issue criminal responsibility generic complaint inadmissible nuova perizia psichiatrica perizia psicologica perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di TURCO Gianfranco avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 30.4.2024 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 6.11.2023 di condanna del ricorrente per il reato continuato di cui all'art. 73 d.lgs.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO GIANFRANCO nato a DESIO il 19/09/1974 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di TURCO Gianfranco avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 30.4.2024 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 6.11.2023 di condanna del ricorrente per il reato continuato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si censura che la Corte d'Appello non abbia accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il conferimento di un incarico peritale volto all'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato e che comunque abbia ritenuto sussistente la detta capacità senza tenere conto di una contraria diagnosi formulata in altro giudizio;

Ritenuto che si tratti di motivo generico e, in ogni caso, reiterativo di doglianze già convenientemente disattese dalla Corte d'Appello, la quale, con motivazione del tutto congrua, ha richiamato le conclusioni del perito del giudice di primo grado per ritenere, da un lato, ingiustificata la richiesta di nuova perizia e, dall'altro, infondata la doglianza difensiva relativa al difetto di imputabilità di Turco; Considerato che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove - come nel caso di specie - esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, dep. 2019, Rv. 276170 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - la quale ha già affrontato i profili di censura articolati nel ricorso stesso - e non ne confuta specificamente le argomentazioni, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così