Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of relevance and contradiction with prior appellate findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged contradiction in the appellate court's reasoning did not affect the core of the judgment. The defense argued that the court inconsistently rejected abbreviated proceedings while deeming confidential police reports unusable, thereby hindering the defense's ability to challenge how the weapon was obtained. The court ruled that the conviction relied on the physical discovery of the weapon and the implausibility of the defendant's story, making the source of the confidential report irrelevant to the final outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal based on a contradiction in the reasoning of the appealed judgment is inadmissible if the contested point does not concern a decisive aspect of the judgment and has already been expressly evaluated by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLITTERI GIUSEPPE (CUI 00RJNNW) nato a SOMMATINO il 31/01/1961 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di PILLITTERI Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Genova in data 16.9.2024 ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente emessa dal Tribunale di Imperia in data 29.1.2024; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto la sentenza ha dapprima rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testi di polizia giudiziaria sul contenuto della segnalazione confidenziale che avevano ricevuto circa la detenzione dell'arma da parte dell'imputato e ha poi considerato inutilizzabili le notizie di fonte confidenziali, così impedendo alla difesa di approfondire l'aspetto dei tempi e dei modi in cui Pillitteri sarebbe entrato in possesso dell'arma;
Considerato che la doglianza concernente l'identità della fonte anonima e il contenuto delle sue informazioni non riguarda affatto un punto decisivo della sentenza, in quanto la condanna si basa sul rinvenimento indosso alla persona dell'imputato dell'arma e sulla inverosimiglianza della sua versione difensiva, di guisa che non sapere da chi sia provenuta la (inutilizzabile) confidenza non inficia in alcun modo il ragionamento probatorio; Ritenuto, peraltro, che questo aspetto era stato già oggetto di valutazione da parte della Corte d'Appello, la quale aveva espressamente affermato (p. 2 della sentenza di secondo grado) la inutilizzabilità della notizia confidenziale, sicché la reiterazione della doglianza è del tutto vana;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato e che debba essere dichiarato inammissibile, in quanto muove alla sentenza impugnata censure palesemente contrastate dagli atti processuali (cfr. Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Rv. 276916 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos