Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18687/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding plea agreement formation and consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to cite valid grounds for challenging the appellate court's sentence adjustment. The appellant argued a violation of procedural rules regarding the lack of reasoning for acquittal, but the court noted that appeals against plea agreements are strictly limited to the formation of the parties' will, prosecutor consent, and divergent judicial content. Consequently, the appeal was rejected because it did not address these specific statutory requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal against a sentence adjusted via plea agreement is admissible only if it challenges the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or the content of the judicial pronouncement.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal inadmissible appeal procedural nullity acquittal grounds Cassation admissibility impunità permesso di promuovere un procedimento penale vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Rilevato che GRISETTI Luciano ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Torino, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
159 del 2011; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che:
Legge 23 giugno 2017, n. 103
in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 599- bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che GRISETTI Luciano ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Torino, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che:

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI LUCIANO nato a MONCALIERI il 06/05/1981 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal onsigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che GRISETTI Luciano ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Torino, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino del 1442023 per il reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che:

1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522);

2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co