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Ordinanza — n. 18685/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation, ruling the court correctly ignored good conduct due to drug offense history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Orazio Cervino inadmissible against the Taranto Supervision Tribunal's order to revoke his probation. The appellant argued that the tribunal failed to consider his overall good conduct during the probation period, despite the severity of the underlying drug possession charge. The court rejected this, finding the tribunal's reasoning congruous and logical, noting that Cervino's history of drug offenses demonstrated an inherent intolerance for judicial rules incompatible with rehabilitation goals.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 169 c.p.p.: When a supervision tribunal revokes probation based on the gravity of the new offense, the court may disregard the defendant's general conduct if their criminal history reveals a fundamental incompatibility with the educational purpose of the measure.

Parole chiave

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probation revocation drug offenses rehabilitation goals supervision tribunal inadmissible appeal educational purpose criminal history dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 169 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVINO ORAZIO nato a CASTELLANETA il 23/10/1995 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CERVINO Orazio avverso l'ordinanza con cui in data 23.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata al condannato dal mese di settembre del 2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso censura essenzialmente che il Tribunale di Sorveglianza, nel dichiarare non validamente espiata la pena in regime di l'affidamento, non abbia tenuto conto, oltre che della gravità del fatto sulla base del quale ha adottato il provvedimento di revoca, anche della condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di affidamento;

Considerato, a tal proposito, che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia invece congrua, laddove fa riferimento all'arresto di Cervino in flagranza del reato di illecita detenzione di cocaina per inferirne che sin dall'inizio non sussistesse un effettivo processo di recupero educativo e che, tenuto conto del fatto che il ricorrente era in espiazione di una pena per altro reato in materia di stupefacenti, fosse ravvisabile una spiccata intolleranza al rispetto delle regole stabilite dall'autorità giudiziaria non compatibile con l'obiettivo originario di rieducazione;

Considerato che, a fronte di tale motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il ricorrente propone non più che doglianze in punto di fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de