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Ordinanza — n. 18681/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding association crime continuity and preclusion principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18681/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Di Filippo inadmissible, rejecting his request to revoke a conviction for association crime. The defendant argued that the execution judge incorrectly applied the law regarding the temporal scope of the crime, but the court found the lower court's application of established principles correct. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 669 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The judgment on an association crime delimits the temporal extension of the offense, meaning subsequent conduct can only be evaluated as a prerequisite for the continuity bond, not as a new offense.

Parole chiave

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association crime continuity bond legal preclusion execution judge inadmissible appeal reato continuato reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 669 c.p.p.
del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione dell'art. 669 cod.
Art. 416-bis c.p.
e di conseguente revoca di una sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 669 cod. proc. pen
del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
e di conseguente revoca di una sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019
aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep.
Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017
Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO FRANCESCO nato a PALERMO il 26/08/1978 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO D Esaminato il ricorso proposto dal difensore di FILIPPO Francesco avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e di conseguente revoca di una sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto avente ad oggetto un fatto per cui De Filippo era stato già condannato; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788 - 01;

Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 - 01); Considerato, dunque, che, in ossequio a tale principio, il giudice ha appropriatamente affermato che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo presuppone la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;

Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C