Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing motivation in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by KUQI Agron inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued a defect in the sentencing motivation, but the court found the complaint generic and failed to address the appellate court's reasoning. The court determined that the penalty was legally insufficient and did not require detailed justification, thus rejecting the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975; Art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs n. 285 del 1992: A generic complaint regarding sentencing motivation is inadmissible if the lower court's decision is legally sound and the error does not affect the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI AGRON nato il 21/07/1981 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di KUQI Agron avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 10.6.2024 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Verona in data 21.10.2022 nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975 e 116, commi 15 e 17, D.Lgs n. 285 del 1992; Evidenziato che l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che si tratti di doglianza generica, che non si confronta con la motivazione della Corte d'Appello, la quale ha precisato che addirittura il trattamento sanzionatorio era da considerarsi illegale in favore dell'imputato con riferimento al reato di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 285 del 1992 (è stata applicata, infatti, la sola pena pecuniaria e non anche la pena detentiva congiunta, errore non più emendabile in secondo grado per il divieto di '*reformatio in pelus in assenza di impugnazione del pubblico ministero);
Aggiunto che, in ogni caso, la pena pecuniaria è stata quantificata per entrambi i reati, sia pure per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, in misura inferiore al minimo edittale, sicché la sua determinazione non necessitava di una specifica e dettagliata motivazione; Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d