Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prosecutor consent for continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied procedural rules requiring prosecutor consent for requests regarding continued offenses. The appellant argued for the application of continued offense discipline based on two prior plea-bargain sentences, but failed to address the specific procedural defect. The court ruled that without the prosecutor's formal consent as mandated by law, such requests are procedurally barred, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: A request for the application of continued offense discipline to plea-bargain sentences is inadmissible in execution proceedings unless the public prosecutor has formally expressed consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRLIN DALIBOR nato il 22/07/1974 avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di TRLIN Dalibor avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 10.10.2024 il g.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dal condannato per l'applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti oggetto di due sentenze di applicazione concordata della pena ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che la istanza del condannato è stata dichiarata inammissibile per non essere stato osservato lo schema procedimentale stabilito dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede la concorde richiesta dell'interessato e del pubblico ministero;
Evidenziato che in tal modo l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art.444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 dell'8/3/2018, Rv. 273138 - 01);
Considerato che il ricorso non si confronta con tale motivazione e adduce motivi di merito a sostegno dell'accoglimento della originaria richiesta, senza confutare specificamente le ragioni di diritto poste dal giudice dell'esecuzione a base della declaratoria di inammissibilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così