Cassation court dismisses appeal against suspension of probation due to lack of factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had ratified the suspension of the probation officer and revoked the semi-liberty measure granted to the appellant, citing disciplinary concerns regarding his conduct during execution. The appellant offered only factual complaints without challenging the legal reasoning, which the supreme court found insufficient to overturn the detailed justification provided by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: An appeal against a probation supervision order is inadmissible if it contains only factual complaints without challenging the legal reasoning or demonstrating illogicality in the court's detailed justification of disciplinary incompatibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI STEFANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COSTANTINI Stefano avverso l'ordinanza con cui in data 11.4.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza di Bologna del 18.3.2024 e ha revocato la misura della semilibertà che era stata concessa al ricorrente il 12.9.2023; Considerato che l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, senza illogicità o contraddizioni, con la dettagliata descrizione dei rilievi di carattere disciplinare cui ha dato adito il condannato nel corso della esecuzione della misura e con la argomentata esposizione delle ragioni per le quali la condotta di Costantini è da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della misura;
Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone non più che doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis