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Sentenza — n. 18676/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal dismissal due to statute of limitations barring prosecution for minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18676/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing the appeal against a first-instance judgment. The appellant argued the appeal was timely because the 45-day deadline expired on a Sunday, legally extending to Monday, whereas the lower court incorrectly calculated the deadline as expiring on January 13, 2023. The Court ruled that the crime had expired due to the statute of limitations, a matter the Court of Cassation must examine sua sponte without needing further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.: The Court of Cassation must examine the statute of limitations sua sponte, and procedural deadlines expiring on holidays are extended to the following non-holiday day.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure code holiday extension non-punishment declaration appeal admissibility sua sponte examination minor offense opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
pen., di quarantacinque giorni per l'impugnazione - la cui decorrenza, ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Catania, l'atto di appello depositato il 12.1.2023 non era da intendersi tardivo, in quanto il termine, ex art. 585, comma 1, lett.
Art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
pen., di quarantacinque giorni per l'impugnazione - la cui decorrenza, ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, Armato
Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, Armato, Rv.
Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007
259788 - 01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCATA' SALVATORE nato a CATANIA il 01/06/1968 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SCATA' Salvatore avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania in data 22.7.2024 ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 13.10.2022; Premesso che, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., il termine processuale stabilito a giorni, il quale scada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo; Rilevato che il Tribunale di Catania aveva fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado il termine di quarantacinque giorni, che dunque sarebbe venuto a scadenza domenica 27.11.2022, sicché, ai sensi della disposizione sopra citata, il termine stesso era da intendersi prorogato di diritto al giorno successivo 28.11.2022;

Considerato, pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Catania, l'atto di appello depositato il 12.1.2023 non era da intendersi tardivo, in quanto il termine, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di quarantacinque giorni per l'impugnazione - la cui decorrenza, ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., iniziava il 29.11.2022 - sarebbe scaduto il 13.1.2023; Ritenuto, quindi, che il ricorso sia fondato e che a ciò consegua l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per la intervenuta prescrizione del reato (una contravvenzione commessa il 15.2.2019), trattandosi di questione inerente all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che è rilevabile d'ufficio, non comportando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, Armato, Rv. 259788 - 01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467 - 01);

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.