Italian court dismisses appeal as inadmissible for merely reiterating second-instance arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Angelo Cantaffa inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant challenged a conviction for violating mandatory street passes, arguing the lower court's reasoning was illogical regarding the legality of the police officer's decision. The court ruled that the appeal merely repeated the second-instance arguments without specifically refuting the adequate reasoning provided by the appellate judges on the officer's duty to motivate the danger assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the second-instance judgment without specifically refuting the arguments used to reject them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAFFA ANGELO nato a CATANZARO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CANTAFFA Angelo avverso la sentenza con cui in data 18.6.2024 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 18.7.2022 che condannava il ricorrente alla pena di mesi due e giorni dieci di arresto per due reati di cui all'art. 76, comma 3, D.Igs. n. 159 del 2011; Evidenziato che la censura mossa alla sentenza impugnata con l'unico motivo di ricorso riguarda la illogicità della motivazione con riferimento alla verifica della legittimità del provvedimento del foglio di via obbligatorio;
Ritenuto che si tratti della mera reiterazione del motivo d'appello, che tuttavia non confuta specificamente le argomentazioni in virtù delle quali la doglianza era stata disattesa dai giudici di secondo grado con una motivazione da considerarsi, viceversa, adeguata e rispettosa dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez.
F, n. 54155 del 27/7/2018, Rv. 274649 - 01); Considerato che, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha evidenziato in modo appropriato gli elementi (precedenti, carichi pendenti, stile di vita) sulla base dei quali il Questore aveva desunto la dedizione al reato del ricorrente e la sua pericolosità sociale; Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché, in definitiva, si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C