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Ordinanza — n. 18672/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to misapplication of five-year revocation period calculation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18672/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel incorrectly cited a precedent regarding revocation under Article 168, paragraph 1, number 2 of the Penal Code. The defense argued that the execution judge wrongly applied the revocation clause for a new crime committed within five years of the first sentence's finality. The court ruled that for crimes committed after the first suspended sentence, the five-year period must be calculated from the date of the second crime's commission, not its finality, rendering the defense's complaint manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 e n. 2 c.p.; The five-year period for revoking conditional suspension of sentence, calculated from the finality of the first judgment, refers to the date of commission of the subsequent crime, not its finality.

Parole chiave

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conditional suspension revocation five year period calculation subsequent crime timing finality date vs commission inadmissible appeal Penal Code Article 168 execution judge error revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 c.p.
del Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2022 (irrevocabile in data 7.5.2024) per un reato commesso il 16.3.2021; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 168, comma 1, n.
Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
del Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2022 (irrevocabile in data 7.5.2024) per un reato commesso il 16.3.2021; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 168, comma 1, n.
Art. 163 c.p.
pen., dando atto che Ginevra avesse commesso un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio previsto dall'art. 163 cod.
art. 163 cod. pen
pen., dando atto che Ginevra avesse commesso un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio previsto dall'art. 163 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GINEVRA CRISTIAN nato a MAZZARINO il 23/04/1997 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di GINEVRA Cristian avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Messina dell'11.12.2015 (irrevocabile in data 3.6.2017), per avere il ricorrente riportato un'altra condanna del g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2022 (irrevocabile in data 7.5.2024) per un reato commesso il 16.3.2021; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., laddove il giudice dell'esecuzione ha invece proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.

1) cod. pen., dando atto che Ginevra avesse commesso un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.; Considerato che il ricorso, in virtù dell'errata individuazione del contenuto del provvedimento impugnato, cita, a sostegno della propria prospettazione censoria, un inconferente precedente di legittimità, in quanto relativo, in realtà, ad una revoca della sospensione condizionale concessa ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.

2) cod. pen. in un caso in cui la seconda condanna riguardava un delitto anteriormente commesso; Ritenuto, invece, che per il caso - come quello di specie - di reato commesso successivamente a quello oggetto della prima sospensione, il termine di cinque anni, che deve computarsi dal passaggio in giudicato della prima sentenza, riguardi la data di commissione del secondo reato e non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta; Ritenuto, quindi, che la doglianza difensiva sia manifestamente infondata e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.