Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on discretionary recidivism under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied established jurisprudence regarding discretionary recidivism. The appellant argued for a violation of law concerning the recognition of recidivism, but the court found the first instance properly evaluated the defendant's criminal attitude and dangerousness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. 74/2000; Art. 337 c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: In cases of discretionary recidivism, the judge must provide specific reasoning affirming or excluding the condition, which is satisfied by succinctly noting the continuation of a criminal process or implicitly by highlighting the defendant's negative personality and social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Ayed Karim, nato in Tunisia il 25/09/1977, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12/03/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 13/06/2023, che aveva condannato Ben Ayed Karim, in relazione al delitto di cui agli artt. 73 d. lgs. 74/2000 e 337 cod. pen. alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado (a pagina 5 evidenzia come correttamente il primo giudice avesse valorizzato due gravi precedenti del 2010 e 2013, dando atto di come il fatto accertato nel presente processo costituisse significativa manifestazione della specifica attitudine criminosa dell’imputato, non emendata dalle pregresse vicende giudiziarie, tanto da apparire sintomatico di accresciuta pericolosità), ha fatto buon governo del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.;
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). Ed infatti, già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l’«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di