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Ordinanza — n. 18567/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of motivation regarding recidivism and improper cumulative penalty increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18567/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued the decision lacked proper reasoning regarding recidivism and the increase in penalty due to continuation. The court rejected these claims, noting the lower court adequately addressed the appellant's admission of illicit income and high theft frequency, and correctly applied the mandatory one-third increase rule for recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The appeal is inadmissible if the lower court has sufficiently argued the prerequisites for recidivism and the mandatory increase in penalty for continuation, even if the appellant contests the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism assessment penalty continuation increase lack of motivation theft conviction gravi addebiti penali false dichiarazioni senza giuramento testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Considerato, con riguardo all'aumento a titolo di continuazione, che le censure risultano aspecifiche e che, peraltro, sono manifestamente infondate poiché, a fronte della recidiva reiterata, l'aumento di pena doveva essere effettuato, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIG MANOLO nato a UDINE il 15/05/1991 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del Levacovig per una serie di delitti di furto, rideterminando solo il trattamento sanzionatorio per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che, con l'unico motivo proposto, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata e all'aumento disposto a titolo di continuazione; Rilevato, quanto alla recidiva, che, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, la decisione impugnata ha congruamente argomentato circa i presupposti applicativi della stessa, ponendo in rilievo (§ 3.3.) come, per stessa ammissione dell'imputato, questi viva dei proventi dell'attività delittuosa e che, nel periodo tra il 2009 e il 2019, ha commesso un numero elevatissimo di furti, risultanti dal casellario giudiziario, espressivi della sua pericolosità sociale e della propensione a delinquere;

Considerato, con riguardo all'aumento a titolo di continuazione, che le censure risultano aspecifiche e che, peraltro, sono manifestamente infondate poiché, a fronte della recidiva reiterata, l'aumento di pena doveva essere effettuato, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen., necessariamente nella misura di un terzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de