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Ordinanza — n. 18566/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18566/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCO CALOGERO nato a RIESI il 04/08/1982 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di Calogero Licco per i delitti di furto pluriaggravato e per quello di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale, pur essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche; Ritenuta la censura inammissibile in quanto reiterativa di quella già disattesa, con congrue argomentazioni, da parte della Corte territoriale (pag. 5 e inizio pag. 6), ponendo in rilievo, per un verso, che i numerosi precedenti specifici del ricorrente hanno inciso sulla modalità dell'azione — che denota un metodo non improvvisato e collaudato, costituito dall'appropriarsi di beni custoditi sull'autovettura approfittando della temporanea assenza del proprietario del mezzo — e, per un altro, che la pena base irrogata si attesta su quella media prevista per la violazione ritenuta più grave, con un limitato aumento per la continuazione;

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 18566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 493-ter cod. pen.; Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale, pur essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche; Ritenuta la censura inammissibile in quanto reiterativa di quella già disattesa, con congrue argomentazioni, da parte della Corte territoriale (pag. 5 e inizio pag. 6), ponendo in rilievo, per un verso, che i numerosi precedenti specifici del ricorrente hanno inciso sulla modalità dell'azione — che denota un metodo non improvvisato e collaudato, costituito dall'appropriarsi di beni custoditi sull'autovettura approfittando della temporanea assenza del proprietario del mezzo — e, per un altro, che la pena base irrogata si attesta su quella media prevista per la violazione ritenuta più grave, con un limitato aumento per la continuazione;

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza pericolo di collusione con testimoni ricusazione del pubblico ministero allegazioni di persecuzione contraddittorie causa legittima

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di Calogero Licco per i delitti di furto pluriaggravato e per quello di cui all'art. 493-ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCO CALOGERO nato a RIESI il 04/08/1982 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di Calogero Licco per i delitti di furto pluriaggravato e per quello di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale, pur essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche; Ritenuta la censura inammissibile in quanto reiterativa di quella già disattesa, con congrue argomentazioni, da parte della Corte territoriale (pag. 5 e inizio pag. 6), ponendo in rilievo, per un verso, che i numerosi precedenti specifici del ricorrente hanno inciso sulla modalità dell'azione — che denota un metodo non improvvisato e collaudato, costituito dall'appropriarsi di beni custoditi sull'autovettura approfittando della temporanea assenza del proprietario del mezzo — e, per un altro, che la pena base irrogata si attesta su quella media prevista per la violazione ritenuta più grave, con un limitato aumento per la continuazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis