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Ordinanza — n. 18563/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of admissible grounds for appeal in settlement cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a settlement judgment for lack of reasoning regarding acquittal grounds, but the Court held that such complaints are inadmissible in settlement appeals. The court ruled that only specific procedural defects regarding the parties' will or the prosecutor's consent are admissible, excluding waived acquittal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals against settlement judgments, only defects concerning the formation of the parties' will or the prosecutor's consent are admissible; complaints regarding waived acquittal conditions or sentencing errors are inadmissible.

Parole chiave

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settlement appeal inadmissible grounds waived acquittal procedural defect Cassation appeal multe per sottrazione d'imposta appropriazione indebita di trattenute salariali disposizioni fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che Omar Jlassi ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, dunque, che non sia ammissibile la denuncia del vizio di carente motivazione, essendo stata peraltro vagliata anche per il capo 4) l'assenza delle condizioni per addivenire al proscioglimento; Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che Omar Jlassi ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3LASSI OMAR (CUI 051HXQ3) nato il 19/10/2000 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che Omar Jlassi ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento, in particolare con riferimento al capo 4) dell'imputazione; Rilevato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Ritenuto, dunque, che non sia ammissibile la denuncia del vizio di carente motivazione, essendo stata peraltro vagliata anche per il capo 4) l'assenza delle condizioni per addivenire al proscioglimento; Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto, infatti, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos