Cassation appeal dismissed as plea bargain sentencing lacks admissible grounds for cassation review under Art. 448.2-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code. The Court ruled that in plea bargain cases, appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory violations, excluding general defects in reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible for defects in reasoning, being limited exclusively to the specific statutory violations enumerated in the article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NALBARU COSTEL nato il 19/04/1985 avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; (9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che Costei Nalbaru ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Rilevato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i