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Ordinanza — n. 18561/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as pool locker is not a private residence due to lack of exclusivity and stability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's decision to dismiss criminal proceedings against the defendant for theft due to lack of a private complaint. The prosecutor argued the pool locker constituted a private residence, but the court rejected this, noting the facility was shared and lacked the necessary exclusivity and stability required for such a classification. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the legal qualification of the location as a private home was incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.; Art. 615-bis c.p.: A place shared by multiple users without exclusive access or stable private use cannot be legally classified as a private residence for the purpose of aggravating theft.

Parole chiave

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theft in private residence private residence definition exclusivity requirement stability of relationship criminal procedure inadmissibility uso comune accresciuto accuse di abuso infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.
Art. 615-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric. D'Amico, Rv. 270076)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: CRESTANI STEFANO nato a TRIVERO il 16/07/1970 avverso la sentenza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Crestani per il delitto di cui al capo b) dell'imputazione per mancanza di querela; Considerato che il Procuratore Generale ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale nella quale sarebbe incorso il Tribunale per non aver qualificato giuridicamente il fatto ascritto all'imputato (consistente nel furto di alcuni beni dallo spogliatoio di una piscina) come furto in abitazione; Rilevato che il Procuratore generale si duole di un'omessa riqualificazione mai invocata nel corso del procedimento, nel quale l'azione penale è stata esercitata per il delitto di furto aggravato;

Considerato, in ogni caso, che la tesi del Procuratore generale ricorrente è manifestamente infondata giacché lo spogliatoio di una piscina, condiviso da tutti gli utenti della struttura e non già riservato ad alcuni atleti o dipendenti, non può essere qualificato come luogo di privata dimora nei sensi individuati da Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric. D'Amico, Rv. 270076): secondo tale pronunzia, infatti, gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;

b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare». Nel caso di specie difettano sia il presupposto dello ius excludendi alios, sia la stabilità che pure deve connotare il rapporto tra la persona ed il luogo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così