Cassation court dismisses appeal against conviction for corporate crimes, rejecting claims of lack of intent and improper application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Palaferri Galgano inadmissible, upholding his conviction for crimes committed as the formal administrator of a bankrupt company. The appellant argued that he was excluded from management and thus lacked the subjective intent required for the offenses, while also claiming erroneous legal application regarding the definition of intent. The court rejected these arguments, finding that the lower court correctly inferred generic intent from the appellant's participation in meetings, continued presence after issues were reported, and receipt of significant compensation despite his legal education.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.; Art. 40, comma 2, cod. pen.; The formal administrator of a bankrupt company is liable as a nominal administrator for crimes committed by the factual administrator, provided the court finds sufficient convergent elements to infer the required subjective intent from the administrator's conduct and benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAFERRI GALGANO nato a TORINO il 06/04/1962 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Galgano Palaferri per i delitti ascritti ai capi 24) e 25) dell'imputazione, commessi nella veste di amministratore formale della società fallita Mediaservice s.r.l.s.; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater DEL d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 24) nonché agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 2, n. 2, 219, commi 1 e 2, I. fall. (capo 25) e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il dolo dei delitti ascritti, travisando le prove in senso contrario; Rilevato che, a fondamento delle censure, il Palaferri sottolinea, innanzi tutto, che egli, pur essendo amministratore formale, era stato completamente estromesso dalla gestione della società, e che, alla luce di tale sua peculiare posizione, ritraibile anche dalla motivazione delle pronunce di merito, non si comprenderebbe da quali elementi sarebbe stato desunto sul piano soggettivo il dolo dei delitti ascritti;
Ritenuto che, rispetto al delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ. (Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507 — 01), essendo stato ritratto il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice da una serie di elementi convergenti (ovvero dalla partecipazione del ricorrente a riunioni nei quali era emersa la problematica degli F24 presentati, dalla circostanza che egli era rimasto nella società anche dopo che la situazione era stata denunciata, dalla percezione di un ragguardevole compenso per l'attività svolta, dalla possibilità di comprendere le questioni sottese considerata la sua laurea in giurisprudenza);
Considerato, quanto alla bancarotta documentale, che, nello stesso motivo, il ricorrente formula censure generiche in ordine alla problematica del dolo che non si confrontano in maniera adeguata con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend