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Ordinanza — n. 18559/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and insufficiently specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fall Mouhamadou Moustapha inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for nullity based on an incomplete notification and general lack of specificity in the lower court's reasoning. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellant exercised his defense rights adequately and that the grounds were too broad to warrant review.

Regesto Legislator

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Art. 171 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking specific reference to the concrete facts, or if the notification defect does not infringe upon the right of defense.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds lack of specificity notification defect right of defense Italian criminal procedure Corte di Cassazione notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 171 cod. proc. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 171 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOUHAMADOU MOUSTAPHA nato il 03/01/1985 avverso l'ordinanza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi di impugnazione, l'appello proposto da Fall Mouhamadou Moustapha, condannato in primo grado per il delitto di furto aggravato; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato deduce nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 171 cod. proc. pen., essendo stato notificata l'ordinanza in un testo incompleto e non sottoscritto; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché il ricorrente ha esercitato congruamente il proprio diritto di difesa, non inficiato dall'assenza del dispositivo nel testo notificato dell'ordinanza, al punto che nell'epigrafe del ricorso fa riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello;

Considerato che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a fronte peraltro della congruità delle argomentazioni sottese alla decisione di primo grado, ha correttamente dichiarato inammissibile il gravame per carenza di specificità dei motivi, atteso che tutte le censure formulate erano svolte in via generale con riguardo alla funzione dell'istituto evocato e alla giurisprudenza di interesse, senza alcun riferimento alla vicenda concreta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d