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Ordinanza — n. 18558/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against reduced sentence for attempted theft due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Alessio Arcuri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Arcuri challenged a reduced sentence for attempted theft, arguing the lower court failed to properly address recidivism and incorrectly applied sentencing laws. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting the appellate court had already provided sufficient reasoning to exclude the alternative penalty of public utility work.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based on generic allegations of error without specific confrontation with the lower court's detailed reasoning is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds recidivism assessment public utility work attempted theft sentencing reduction Italian criminal procedure circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 545-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
per escludere la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva, senza confrontarsi in maniera specifica con essa (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI ALESSIO nato a PINEROLO il 03/01/1993 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino riduceva il trattamento sanzionatorio inflitto ad Alessio Arcuri per il delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata (pag.

4) ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ponendo in rilievo che l'organizzazione attuata per l'effrazione posta in essere denota, alla luce del precedente specifico, che il fatto commesso è manifestazione nuova ed ulteriore di accentuata pericolosità e del perseverare del ricorrente nelle proprie condotte nonostante le passate esperienze; Considerato che, con il secondo motivo, l'Arcuri lamenta erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. pen. e comunque carenza di motivazione rispetto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità; Ritenuta tale censura generica laddove riporta solo l'ampia motivazione spesa dalla Corte territoriale (pag.

5) per escludere la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva, senza confrontarsi in maniera specifica con essa (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così