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Ordinanza — n. 18556/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to inadmissible retrial request and specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Laura Milanovic inadmissible, upholding her conviction for aggravated theft. Milanovic argued that fingerprint evidence was insufficient and her appearance did not match the suspect's description, but the court ruled this sought a prohibited retrial of facts. The court held that the appellate court's logical deduction from the fingerprints found in the victim's home constituted sufficient proof of guilt, while other appeal grounds were rejected as lacking specific comparison with the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In criminal proceedings, a request to re-evaluate evidence or facts without new arguments is inadmissible in the stage of legality, as the appellate court's logical deduction from existing proof suffices to establish guilt.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fingerprint evidence sufficiency retrial request preclusion aggravated theft conviction specificity of appeal grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC LAURA nato a VENARIA REALE il 29/11/1997 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Laura Milanovic per il delitto di furto aggravato in abitazione; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della sua responsabilità penale essedo insufficienti a tal fine le sue impronte digitali su un portasapone dell'abitazione della persona offesa e non corrispondendo la sua fisionomia all'identikit da questa fornito; Ritenuto tale motivo, reiterativo di quello già proposto in sede di appello, inammissibile poiché con esso, a fronte di una congrua motivazione da parte della decisione impugnata, la ricorrente vuole ottenere una rinnovata valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, infatti, che la Corte d'Appello, pur riconoscendo il valore solo indiziante delle impronte papillari, ha logicamente desunto la correlazione del rinvenimento delle stesse sull'oggetto nella casa della vittima con la ricorrente, atteso che questa non ha indicato alcuna ulteriore ragione per la quale avrebbe potuto ritenersi giustificata la presenza sul predetto oggetto delle impronte digitali; Considerato che, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795-02);

Rilevato che sia il secondo motivo — con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze generiche — che il terzo — con cui si lamenta l'applicazione della recidiva contestata — sono assolutamente aspecifici e, dunque, inammissibili poiché privi di un confronto con le articolate argomentazioni spese nel § 3.2. della decisione impugnata su entrambi gli aspetti (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.