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Ordinanza — n. 18550/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for false generalities to police as declarations become public official acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18550/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false generalities against a public official. The appellant argued that his statements to police were not part of a public act because they were not made in a formal document. The court ruled that declarations given to police during identification procedures become integral parts of the official report, constituting a public act under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 192, 495, 496 cod. proc. pen.: False generalities provided to police during identification procedures constitute a crime against a public official because such statements become an integral part of the official report, which qualifies as a public act.

Parole chiave

Generato dall'IA
false generalities public official police identification public act criminal appeal inadmissible appeal recidivism recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Giuseppe Licari per il delitto di cui all'art. 495 cod.
Art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
Art. 495 e 496 cod. pen.
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Giuseppe Licari per il delitto di cui all'art. 495 cod.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 495 cod. pen
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Giuseppe Licari per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014
pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico (ex aliis, Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, dep.
Sez. 1, n. 43718 del 15/11/2007
262667; Sez. 1, n. 43718 del 15/11/2007, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICARI GIUSEPPE nato a MARSALA il 30/05/1966 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Giuseppe Licari per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato false generalità al personale della stazione dei carabinieri di Torino; Considerato che, mediante il motivo proposto, l'imputato deduce nullità della sentenza per vizio di motivazione e erronea interpretazione degli artt. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 495 e 496 cod. pen., in relazione agli artt. 530, comma 2, e 533, cod. proc. pen., atteso che la dichiarazione resa non era destinata ad un atto pubblico;

Ritenuto il motivo manifestamente infondato, considerato che, come è stato chiarito nella giurisprudenza di legittimità, integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico (ex aliis, Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262667; Sez. 1, n. 43718 del 15/11/2007, Rv. 238202);

Considerato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta l'omessa considerazione dei motivi di gravame con cui ha contestato la ritenuta recidiva; Rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dal Licari, la pronuncia impugnata (pag. 3 — 4) ha adeguatamente argomentato sulle ragioni giustificative dell'applicazione della recidiva, ponendo in rilievo che, dal certificato penale dello stesso, risultano numerosi delitti compiuti nel lungo periodo dal 1982 al 2014, senza soluzione di continuità, tali da delineare un ininterrotto curriculum criminale di durata ultratrentennale;

Considerato che, dunque, se è vero che nel certificato risultano anche fatti successivi, cui fa riferimento la decisione della Corte territoriale, si tratta di fatti ulteriori rispetto a quelli vagliati ai fini della recidiva; Ritenuto, inoltre, inammissibile il motivo con il quale l'imputato lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., a fronte del congruo vaglio operato dalla sentenza impugnata, laddove ha sottolineato che il fatto commesso non può ritenersi tenue in ragione del tentativo del ricorrente di eludere il doveroso controllo di polizia per evitare che fosse scoperta la palese violazione degli obblighi Correlati alla misura alternativa alla detenzione in essere;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen