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Ordinanza — n. 18549/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for false identity fraud as generic grievances lack specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Luigi Russarollo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was too high and generic mitigating circumstances were ignored, despite his good conduct since 2019. The court rejected these claims because they lacked the required specificity to contrast with the lower court's detailed reasoning regarding the defendant's criminal capacity and use of multiple forged documents.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific; generic grievances lacking a precise comparison with the contested judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specificity requirement false identity fraud generic mitigating circumstances Cassazione ordinanza responsabilità personale responsabilità internazionale responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSAROLLO LUIGI nato a NAPOLI il 27/10/1992 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna del Russarollo per i delitti di cui agli art. 494 e 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen.; Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio sia perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale sia per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua corretta condotta processuale e l'assenza di altre condotte delittuose dall'anno 2019; Ritenute tali censure inammissibili perché carenti della specificità che deriva dall'esigenza di un puntuale confronto con la motivazione della pronuncia impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha confermato la valutazione del giudice di primo grado di discostarsi dal minimo edittale, individuate nella particolare capacità criminale dell'imputato che, per commettere i reati, ha utilizzato diversi documenti intestati ad Antonio Canova, così mostrando di aver pianificato nel dettaglio l'attività, ed essendo stato trovato lo stesso giorno in possesso di un'altra carta di identità falsa usata per attivare un'utenza telefonica;

Considerato, quanto all'omessa concessione delle circostanze generiche, che essa è stata congruamente giustificata valorizzando l'assenza di elementi positivi utili a tal fine e la commissione, sempre a differenza di quanto assunto nel ricorso, di ulteriori fatti criminosi nell'anno 2019; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C