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Ordinanza — n. 18547/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft and attempted theft, citing procedural nullity and specific aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and upheld their convictions for theft and attempted theft. The court rejected arguments regarding notification validity, specific aggravating circumstances, and recidivism, noting that many grievances were either legally unfounded, aspecific, or failed to address the reasoning of the lower court. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 156 cod. proc. pen.; Art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 184 cod. proc. pen. Notifications to a detained defendant at their declared domicile do not incur intermediate nullity if the defense did not object at the time of detention; appeals must be specific and address the lower court's reasoning, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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intermediate nullity notification validity specific aggravating circumstances recidivism application inadmissible appeal procedural costs aspecific grounds notificazione valida

Disposizioni normative citate

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Art. 156 cod. proc. pen.
Art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.
278869 - 02); Rilevato che, con il secondo motivo, il Perrucci lamenta che è stata ritenuta integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n.
Art. 184 cod. proc. pen.
art. 156 cod. proc. pen
art. 184 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERRUCCI MATTEO nato a CERIGNOLA il 23/05/1962 SERINI MICHELE nato a BARI il 11/10/1973 VERRIELLO DOMENICO nato a BITONTO il 04/03/1979 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna dei ricorrenti per i delitti ascritti ai due capi di imputazione, rispettivamente di furto e di tentato furto pluriaggravati; Considerato che l'imputato Matteo Perrucci deduce tre motivi di impugnazione; Rilevato che, con il primo, lamenta inosservanza e erronea applicazione dell'art. 156 cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale avrebbe ritenuto le notificazioni effettuate non presso il luogo di detenzione per altra causa bensì nel domicilio dichiarato viziate da nullità a regime intermedio, senza accertare se egli era o meno in concreto a conoscenza del processo;

Ritenuto tale motivo manifestamente infondato poiché, come ha evidenziato la decisione censurata, il Perrucci aveva eletto domicilio presso il difensore nominato nel corso delle indagini preliminari e tale difensore non aveva mai eccepito alcunché in ordine alla correttezza delle notificazioni compiute, una volta sopravvenuta la detenzione del ricorrente e, solo dopo la nomina di un nuovo avvocato, quest'ultimo aveva eccepito l'omessa notifica e/o traduzione; Considerato, dunque, che, nel ritenere il vizio dedotto rientrante nel novero delle nullità a regime intermedio, la Corte territoriale si è conformata al principio, sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, e del resto espressamente richiamato in motivazione, per il quale le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02); Rilevato che, con il secondo motivo, il Perrucci lamenta che è stata ritenuta integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen., sebbene la Corte d'Appello non abbia indicato il valore dei beni sottratti, motivo che si palesa aspecifico poiché l'imputato non ha puntualizzato per quali ragioni il danno patrimoniale non dovesse considerarsi di rilevante gravità, pur a fronte della sottrazione di un semirimorchio; Considerato che lo stesso imputato, con il terzo motivo, assume che la decisione impugnata non ha argomentato in ordine alle ragioni per le quali è stata applicata la recidiva contestata, mentre, in realtà, con ampia e congrua motivazione, è stata disattesa l'analoga doglianza che era stata formulata dal ricorrente in appello, ponendo in rilievo che dal certificato del casellario giudiziario risultano a carico del medesimo tre precedenti del 2013, con pronunce di irrevocabilità intervenute negli anni 2014 e 2015, tutte per reati volti ad ottenere un arricchimento illecito, con la conseguenza che le condotte commesse nel giudizio in esame sono indice (anche al lume di condanne intervenute in periodi successivi) di una pericolosità criminale costante nel tempo e confermata nel periodo in contestazione;

Rilevato che il ricorrente Serini, con un unico motivo, denuncia che la pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile l'istanza di sostituzione della pena; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato poiché l'istanza era stata formulata, come evidenziato congruamente dalla decisione impugnata, in maniera assolutamente generica a verbale, senza neppure indicare quale era la pena sostitutiva richiesta; Considerato che il ricorrente Verriello propone tre motivi di impugnazione; Rilevato che detto imputato, con il primo motivo, assume che la recidiva è stata ritenuta senza un'adeguata motivazione;

Considerato che la censura è inammissibile, poiché, a fronte dell'applicazione della recidiva già nella pronuncia di primo grado, alcuna doglianza era stata formulata in appello; Rilevato che, con il secondo motivo, lo stesso Verriello deduce che, illegittimamente, non gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, formulando, tuttavia, un motivo aspecifico, perché non si confronta in alcuna misura con le argomentazioni sottese al diniego delle stesse contenute nella decisione della Corte d'Appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);

Considerato che, analogamente, con il terzo motivo il predetto imputato assume l'eccessività del trattamento sanzionatorio, in maniera assolutamente aspecifica e senza alcun confronto con le ragioni sottese alla decisione rispetto alla quale si pone in termini genericamente contestativi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, cit.); Ritenuto che la memoria depositata dal difensore del Verriello con la quale chiede che i ricorsi vengano esaminati dalla Sezione Quinta, non consente di pervenire ad una valutazione differente rispetto ai motivi di ricorso proposti da tale imputato;

Rilevato che la memoria depositata dal difensore del Serini è tardiva;Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila