Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it is generic and unrelated to the judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a generic and apodictic criticism of the lack of motivation in the lower court's decision. The appellant, GNOFFO CRISTIAN, argued that the judgment was insufficiently reasoned, but the court found this objection devoid of any specific correlation with the actual arguments used to support the conviction for aggravated theft. Consequently, the court ruled that the complaint failed to confront the underlying reasoning of the contested pronouncement, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A complaint alleging a lack of motivation is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the arguments underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNOFFO CRISTIAN nato a PALERMO il 07/11/1996 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dello Gnoffo per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, la carenza di motivazione della decisione; Ritenuta tale doglianza inammissibile poiché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), in quanto non si confronta in alcuna misura con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23