Italian court dismisses appeal on fraud bankruptcy grounds, citing lack of new evidence and procedural reiteration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Ventimiglia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ventimiglia argued that the lower court failed to address claims regarding unaltered documents and the lack of absolute impossibility to reconstruct assets. The court rejected these arguments as repetitive of previous appeals and found the fraud charge valid based on existing evidence of missing debts and unrecorded credits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals reiterating grievances already addressed with sufficient motivation in the contested judgment are inadmissible; fraud bankruptcy is established even when document deficiencies merely create reconstruction difficulties rather than absolute impossibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA ANTONIO nato a LUSTRA il 18/03/1950 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello difj1 ha confermato la condanna di Antonio Ventinniglia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'imputato, con il primo motivo proposto, denuncia che la decisione impugnata non ha risposto alle doglianze formulate in appello in ordine alla circostanza che le scritture non erano state falsificate; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già dedotte dal ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata, motivazione che, dunque, non è possibile sindacare in questa sede di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha sottolineato che la falsificazione si correla all'annotazione nella parte delle scritture contabili depositate di ingenti crediti che non trovano riscontro nelle fatture a disposizione e nell'omessa indicazione di debiti nei confronti dell'Erario nonostante le cartelle esattoriali, di importo consistente, ricevute dall'imputato; Rilevato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta che non è stato riqualificato il delitto in quello di bancarotta semplice perché mancherebbe la prova dell'impossibilità assoluta di ricostruire il patrimonio della fallita, avendo le carenze documentali creato solo difficoltà nella ricostruzione dello stesso;
Ritenuto il motivo manifestamente infondato poiché il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è integrato anche quando la parziale carenza delle scritture contabili determina difficoltà nella ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dell'impresa fallita, comportando all'uopo la necessità di operare con maggiore diligenza (ex aliis, Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682); Considerato che, mediante il terzo motivo, il Ventimiglia ribadisce che non sarebbe emersa la prova della falsificazione delle scritture, così reiterando, sostanzialmente, peraltro mediante la deduzione generica di un travisamento probatorio, il vizio dedotto con il primo motivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende