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Ordinanza — n. 18535/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal against recidivism and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in reasoning regarding the existence of recidivism, but the Court found this ground manifestly unfounded as the lower court had already addressed the prerequisites for recidivism. Furthermore, since the appellant did not contest the application of recidivism in the appeal against the first-instance judgment, this new argument was deemed inadmissible as untimely.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises a ground not contested in the appeal against the first-instance judgment or if the grounds are manifestly unfounded.

Parole chiave

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recidivism application inadmissible appeal manifestly unfounded untimely argument Cassation procedure recidiva nell'infrazione attitudine all'integrazione pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 497- bis cod. pen
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Palunnbo limitatamente al delitto di cui all'art. 497- bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 11/02/1980 avverso la sentenza del 02/07/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Palunnbo limitatamente al delitto di cui all'art. 497- bis cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo proposto, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ponendo in rilievo la commissione da parte dell'imputato di un ulteriore reato espressivo di una maggiore pericolosità sociale in quanto contrassegnato da indole analoga rispetto a quello giudicato con la precedente sentenza irrevocabile di condanna (pag. 5);

Considerato che, peraltro, il ricorrente non ha proposto un motivo di appello con il quale ha contestato l'applicazione della recidiva, avvenuta già in primo grado, sicché si tratta di censura inammissibile anche in quanto inedita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso