Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for falsifying medical certificates due to lack of necessity and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Rita Criscuolo and Patrilas Manousos inadmissible, upholding their criminal convictions. The court found that Manousos acted out of carelessness rather than genuine necessity, while Criscuolo's liability was supported by consistent evidence including unverified medical reports and contradictory text messages. Consequently, the appeals were rejected because the lower courts provided sufficient reasoning that cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54, comma 3, cod. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: Appeals challenging criminal convictions based on alleged lack of necessity or factual errors are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and sufficient, as appellate courts cannot re-evaluate the probative value of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISCUOLO RITA nato a POMIGLIANO D'ARCO il 25/02/1972 PATRILAS MANOUSOS nato il 17/06/1980 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dei ricorrenti rispettivamente per i delitti, quanto a Patrilas Manousos, di cui ai capi A, B, C, D e G dell'imputazione, e, quanto a Rita Criscuolo, di quello di cui al capo O; Considerato che Patrilas Manuousos, con l'unico motivo proposto, lamenta inosservanza dell'art. 54, terzo comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in ordine all'insussistenza dello stato di necessità nel quale si trovava quando aveva sottoscritto i certificati falsi;
Ritenuta tale doglianza inammissibile, a fronte della congrua motivazione spesa a riguardo dalla Corte territoriale, che si sottrae pertanto a qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato, invero, che la Corte territoriale ha sottolineato, con logico argomentare, che l'imputato si è determinato a sottoscrivere i certificati falsi per leggerezza o superficialità e non già per una seria coazione psicologica o fisica, che non poteva derivare dalle blande insistenze dell'infermiere Napolitano;
Rilevato, inoltre, che la decisione impugnata ha puntualmente sottolineato l'assenza dei presupposti della scrinninante, non ricorrendo un pericolo attuale di un danno grave alla persona, ponendo in evidenza, al riguardo, che un individuo il quale si frappone alla porta in un posto pubblico come un pronto soccorso con gli agenti di polizia a pochi metri può essere neutralizzato con un semplice grido di aiuto e che, dunque, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine per chiedere soccorso, ciò che gli avrebbe evitato il rischio di una condanna penale e, comunque, di violare in modo grave i propri doveri professionali;
Considerato che la ricorrente Rita Criscuolo deduce, con i due motivi proposti, vizio di motivazione e travisamento probatorio nell'accertamento della sua responsabilità penale che non potrebbe essere affermata, come avvenuto, sulla scorta della presenza di documentazione relativa al sinistro per il quale era stato redatto uno dei falsi certificati tra le pratiche rinvenute dalla polizia sulla scrivania del suo studio legale e in base ad alcuni messaggi scambiati tra diversi soggetti coinvolti, nei quali si faceva riferimento a una tale "festeggiata" nella quale sarebbe stata illogicamente identificata;
Ritenuti tali motivi inammissibili in quanto ancorati a circostanze di fatto e volti ad ottenere un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio a fronte dell'ampia motivazione, ritraibile, trattandosi di una c.d. doppia conforme 2 g per il delitto ascritto al capo O), da entrambe le decisioni di merito sulla sussistenza della sua responsabilità penale; Considerato, infatti, che la responsabilità della Criscuolo è stata affermata in virtù di plurime e concordanti risultanze processuali, come la presenza di referti non firmati dal paziente sulla scrivania della stessa, il messaggio inviato dalla Piccirillo alla figlia dopo i contatti avuti con l'infermiere Napolitano in cui si faceva riferimento alla "festeggiata", in cui diceva di trovarsi presso la Criscuolo per ragioni di lavoro, e che peraltro l'interpretazione del contenuto dei messaggi da parte dei giudici di merito ove non illogica, come nella fattispecie in esame, non è sindacabile in sede di legittimità;
Rilevato che, invero, la evidente illogicità di una motivazione non può essere dimostrata attraverso lo scorporo dei singoli elementi indizianti o probatori e il depauperamento della valenza dimostrativa di ciascuno, singolarmente considerato; Considerato, difatti, che, quando gli elementi soggetti a valutazione presentano più possibilità di interpretazione, è attraverso la complessiva loro ricostruzione, ove coerente e logica, che il giudice può e deve raggiungere il proprio convincimento, essendo non decisiva la dimostrazione della opinabilità della valenza probatoria del singolo particolare;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor