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Ordinanza — n. 18531/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio De Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for bankruptcy fraud, arguing the lower court ignored missing accounting books and failed to consider leniency due to his criminal history. The court rejected these claims as generic, noting the lower court correctly focused on the appellant's initial promise to deliver documents and his numerous prior convictions, which legally preclude probation.

Regesto Legislator

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Art. 217 I. fall.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals based on generic allegations of erroneous legal application or illogical reasoning without specific factual confrontation are inadmissible when the lower court's decision is congruent and supported by established criminal history precluding leniency.

Parole chiave

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bankruptcy fraud conviction inadmissible appeal grounds particular leniency probation preclusion generic appeal arguments criminal history impact court costs award produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 217 I. fall.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di Antonio De Stefano per il delitto di cui all'art. 217 I.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Ritenute tali doglianze, suscettibili di valutazione unitaria, generiche poiché non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO ANTONIO nato a ATRIPALDA il 03/03/1977 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di Antonio De Stefano per il delitto di cui all'art. 217 I. fall.; Considerato che, con i primi due motivi, l'imputato lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 217 I.fall. e vizio di illogica e apparente motivazione circa la valutazione delle risultanze probatorie poiché dalla decisione censurata non emergerebbe l'omessa tenuta delle scritture contabili bensì la mancata consegna delle stesse al curatore;

Ritenute tali doglianze, suscettibili di valutazione unitaria, generiche poiché non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che non ha fatto riferimento alla mancata consegna delle scritture bensì all'omesso deposito delle stesse da parte del ricorrente; Rilevato che, con il terzo motivo, l'imputato assume inosservanza della legge penale perché non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in forza di una motivazione che avrebbe trascurato una serie di fattori a tal fine rilevanti ponendo attenzione solo alla circostanza che dalla mancata consegna si evincerebbe una forte volontà trasgressiva e una corrispondente rilevante aggressione al bene giuridico tutelato dalla norma;

Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha, in realtà, congruamente argomentato sia sulla gravità della condotta che sull'atteggiamento dell'imputato, il quale in un primo momento aveva assicurato che avrebbe consegnato la documentazione al curatore fallimentare; Considerato, al riguardo, che, inoltre, il ricorrente è gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio; Rilevato che, mediante il quarto motivo, il ricorrente denuncia apparente e/o illogica motivazione rispetto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena;

Ritenuto tale motivo inammissibile in quanto, sotto entrambi gli aspetti, è stata adeguatamente posta in rilievo dalla decisione impugnata, in assenza peraltro di concreti elementi da vagliare a favore dell'imputato, l'esistenza di numerosi precedenti penali a carico, preclusivi ex lege della sospensione condizionale della pena, beneficio rispetto al quale, del resto, il motivo si presenta assolutamente generico in quanto non sostenuto da alcuna argomentazione; Ritenuto che la memoria del difensore del ricorrente è priva di rilevanza, perché non ha fornito elementi utili per pervenire ad una differente valutazione dei motivi di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle