Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding plea bargain sentencing motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the preliminary judgment applying the penalty for a plea bargain, alleging a lack of motivation. The Court ruled that such appeals are barred because the relevant statute limits challenges to specific statutory violations, excluding general motivation defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible for alleged lack of motivation, as the law restricts such challenges to specific statutory violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSANO DOMENICO nato a STIGLIANO il 13/07/1966 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERAcLato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che Domenico Balsano ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo mancanza di motivazione; Rilevato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il