Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally after the 2017 law requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant filed it personally, violating the mandatory representation requirement introduced by Law 103/2017. Although the applicant argued that personal filing was permissible prior to the law's enactment, the Court confirmed that appeals filed after August 3, 2017, must be signed by a qualified defense lawyer. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by a defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBERIATI VINCENZO nato a PETILIA POLICASTRO il 11/04/1957 avverso il decreto del 24/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Vincenzo Comberiati ha personalmente proposto reclamo, poi convertito in ricorso in cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 20