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Ordinanza — n. 18523/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally after the 2017 law requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant filed it personally, violating the mandatory representation requirement introduced by Law 103/2017. Although the applicant argued that personal filing was permissible prior to the law's enactment, the Court confirmed that appeals filed after August 3, 2017, must be signed by a qualified defense lawyer. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by a defense lawyer.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal mandatory lawyer representation Law 103 of 2017 personal filing prohibition Cassation procedure rules requisito della firma atto privo di sottoscrizione ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBERIATI VINCENZO nato a PETILIA POLICASTRO il 11/04/1957 avverso il decreto del 24/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Vincenzo Comberiati ha personalmente proposto reclamo, poi convertito in ricorso in cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 20