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Ordinanza — n. 18520/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of merit in non-punishment request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the circumstances required for the non-punishment benefit under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the territorial judge correctly assessed the facts, noting the appellant was subject to reporting obligations for other crimes at the time, thus justifying the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals regarding the denial of the non-punishment benefit for minor offenses are inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses the statutory requirements and the appellant's specific circumstances.

Parole chiave

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non-punishment benefit theft conviction appeal inadmissibility procedural vices court costs and fine contravvenzione bagatellare inadempimento reiterato disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen., alla pena, concesse le generiche, di giorni venti di arresto - i vizi, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non esser stati asseritamente ben valutate le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo prodotto.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 650 cod. pen
Michele Garofano, deduce cumulativamente - in relazione alla sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, di condanna, per il reato di cui all'art. 650 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non esser stati asseritamente ben valutate le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo prodotto.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPALMA MICHELE nato a CERIGNOLA il 16/06/1971 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Depalma, con l'unico motivo in cui si articola il ricorso a firma dell'avv. Michele Garofano, deduce cumulativamente - in relazione alla sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, di condanna, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., alla pena, concesse le generiche, di giorni venti di arresto - i vizi, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non esser stati asseritamente ben valutate le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo prodotto. Considerato che le doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta serbata dal soggetto, all'epoca assoggettato all'obbligo di presentazione alla p.g. per altri fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de mmende. Così deciso in Roma, 17 aprile 2