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Ordinanza — n. 18517/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner, Gennaro Catone, personally filed the document after the 2017 law mandated lawyer representation for such appeals. The petitioner argued for personal filing rights, but the court noted that the law explicitly excludes personal appeals post-August 3, 2017, requiring signatures by registered defense lawyers. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, ordering the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible, as such appeals must be signed by defense lawyers registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing lawyer representation Cassation procedure Law 103/2017 defense counsel court costs requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATONE GENNARO nato a NAPOLI il 11/05/1980 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Gennaro Catone ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Trieste; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 202