Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal error in sentencing discretion regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciro De Crescenzo inadmissible, upholding the appellate court's partial reform of his sentence for the crime under Art. 76 of D.Lgs. 159/2011. The appellant argued that recidivism was not excluded, but the court found the lower courts' sentencing discretion exercised correctly without violating legal principles. Consequently, the appeal was rejected as it sought a re-evaluation of facts already judged within the judge's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 d.lgs. 159/2011; Art. 133 cod. pen.: The court's discretionary power in sentencing, exercised logically and consistently with the principle of law, is not subject to cassation review regarding the exclusion of recidivism or the valuation of facts already assessed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO CIRO nato a NAPOLI il 03/11/1982 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della medesima città che, con sentenza del 21/11/2023, aveva affermato la penale responsabilità di Ciro De Crescenzo, in ordine al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni sei di reclusione ed euro 7.650,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore avv. Riccardo Ferone, dolendosi del trattamento sanzionatorio indicato e, in particolare, della mancata esclusione della recidiva.
3. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025