Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and request for factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Lappone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lappone argued that the lower court failed to recognize the legal bond of continuity among three separate convictions due to the homogeneity of the crimes. The court rejected this claim, stating that the lower court had already thoroughly analyzed the facts and that the appellant's request for a re-evaluation of those arguments was incompatible with the nature of a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when they constitute a request for the re-evaluation of factual arguments already decided by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPPONE SALVATORE nato a NAPOLI il 10/10/1982 avverso l'ordinanza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale Salvatore Lappone aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra i reati giudicati mediante tre pronunce (sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 18/03/2022, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 26/04/2023 e passata in giudicato il 09/05/2024, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per sette episodi ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, accertati in Napoli tra il 19/12/2016 e il 23/01/2017; sentenza del Tribunale di Napoli del 25/05/2018, passata in giudicato il 17/01/2019, di applicazione, ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di anni quattro dì reclusione ed euro 16.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup., accertato in Napoli il 24/05/2018; sentenza del Tribunale di Napoli del 10/07/2019, passata in giudicato il 27/07/2019, di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di anni tre di reclusione ed euro 12.400,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, accertato in Napoli il 25/09/2018).
2. Ricorre per cassazione Salvatore Lappone, tramite il difensore avv. Salvatore Operetto, deducendo violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., per motivazione mancante, illogica e contraddittoria, con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle tre sentenze irrevocabili relative ai delitti ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309; non sarebbero state adeguatamente considerati - in ipotesi difensiva - i dati rappresentati dalla sostanziale omogeneità dei fatti, dalle similari modalità attuative e dalla medesimezza del contesto territoriale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta - dal giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità; l'impugnazione, peraltro, si connota per la sua natura aspecifica e rivalutativa.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e 2 t - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R