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Ordinanza — n. 18514/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for early release as a repetitive, inadmissible claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Soriano's appeal against the denial of early release inadmissible. The defense argued that previous decisions lacked substantive analysis regarding his specific sentence periods, but the court found this to be a mere repetition of a previously evaluated and confirmed stance. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 666 comma 2 e 678 cod. proc. pen.; The court must declare an appeal inadmissible if it constitutes a mere repetition of arguments already evaluated and decided in a prior proceeding.

Parole chiave

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early release denial repetitive appeal inadmissibility declaration prisoner rights court costs award prescrizione della pena esenzione dalla pena messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666 comma 2 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 24/10/1991 avverso il decreto del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che è inammissibile il ricorso presentato da Giuseppe Soriano, a mezzo dell'avv. Pasqualino Ciricosta, il quale deduce i vizi di violazione di legge e di vizio della motivazione, impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe, in forza della quale il Tribunale di sorveglianza di Torino - ai sensi degli artt. 666 comma 2 e 678 cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 09/10/2023, che aveva disatteso analoga istanza, volta al riconoscimento della liberazione anticipata e che era stata già confermata - in sede di reclamo - dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 17/11/2023;

Ritenuto che le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione non possono trovare accoglimento, in quanto trattasi di impugnazione meramente reiterative di altra, del medesimo tenore, già valutata e decisa, con valutazione confermata; Rilevato che la difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha specificato come le ragioni della doglianza si fondino sul presupposto che, al ricorrente, era stata negata la liberazione anticipata per i periodi di carcerazione inerenti alla condanna ora in esecuzione (25.11.2011 - 31.3.2015), con un esito di inammissibilità che era privo di qualsivoglia analisi nel merito;

Ritenuto, pertanto, che si imponga la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.