Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific factual arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Enrico Ampolo inadmissible due to its generic and merely assertive nature. Ampolo challenged a reduced sentence for fraudulent bankruptcy, arguing violations of procedural and substantive laws regarding proportionality and omitted mitigating circumstances. The court rejected these claims because they failed to provide concrete facts or specific legal reasoning, falling instead on the discretionary power of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 133, 163 cod. pen.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se fortemente generico e meramente assertivo, senza fornire elementi concreti o specifici per la rivalutazione della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMPOLO ENRICO nato a CALTAGIRONE il 21/02/1960 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha pronunciato in sede di rinvio, disposto da questa Corte con sentenza del 04/06/2024, di parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina del 05/02/2024, emessa a seguito di gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Messina in composizione collegiale del 04/04/2023; all'esito del giudizio rescissorio, dunque, la Corte territoriale - previa applicazione dell'art. 219 n. 1 R.D. 16 marzo 1952, n. 267 - ha rideterminato la pena inflitta a Enrico Ampolo nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione, in quanto colpevole del reato di bancarotta distrattiva, posto in essere nella qualità di amministratore unico della società La Fenice s.r.I., dichiarata fallita in data 07/10/2015.
2. Avverso tale sentenza Enrico Ampolo propone, tramite il proprio difensore avv. Salvatore Papa, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, mediante i quali deduce violazioni dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., rispettivamente in relazione agli artt. 219, 216 e 223 R.D. n. 267 del 1942, 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre che con riferimento agli artt. 2, 24, 27 e 111 Cost., per difformità della sentenza impugnata rispetto a quanto statuito dalla Corte di cassazione, nonché per omessa motivazione e omessa indicazione delle modalità di calcolo e per lesione del principio di proporzione di cui agli artt. 133, 163 cod. pen. e 539 cod. proc. pen., oltre che in relazione agli artt. 627 cod. proc. pen., 62 e 62-bis cod. pen., 2, 24 e 27 Cost, 219, 216 e 223 R.D. n. 267 del 1942, lamentando essere stata inflitta una pena ingiusta, eccessiva e sproporzionata, dolendosi anche dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di aspetti che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 apr