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Ordinanza — n. 18510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specialist lawyer and late submission of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed by a lawyer not enrolled in the special register for higher courts. The petitioner had previously requested external laundry services, which the lower court dismissed as generic, but the appeal failed on procedural grounds rather than the merits. The Court ruled that the principle of conservation of the appeal mechanism cannot override formal requirements, leading to a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: A cassation appeal filed by a non-specialist lawyer is inadmissible, and the conservation of the appeal mechanism cannot be used to cure formal defects regarding the qualification of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-specialist lawyer special register requirement conservation of appeal mechanism formal defects in appeal de plano inadmissibility procedural vicio radicale divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
285990 - 01); ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
283683-01); - conversione in ricorso per cassazione dell'atto di appello erroneamente proposto dalla parte, atteso che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
228119); ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
art. 616 cod. proc. pen
228119); ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, Bragato
Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, Bragato, Rv.
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano
236729-01); - deposito successivo di atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv.
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani
258000-01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana
277208-01); - presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi o memorie, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv.
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv.
Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, Russo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO (cui 01HINBO) nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di Spoleto udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che - con provvedimento del 17/10/2023 - il Magistrato di sorveglianza di bru_gib ha dichiarato inammissibile l'istanza proposto da Francesco Turiano, che aveva domandato alla Direzione dell'Istituto la possibilità di istituire un servizio lavanderia nella sezione, oppure di poter far lavare le proprie lenzuola dai familiari, per poi riceverle con pacchi, fuori dal peso ordinario, ovvero ancora di utilizzare un sistema di lavanderia esterno; rilevato che - con provvedimento del 17/10/2024 - il Tribunale di sorveglianza di Perugia, a seguito di udienza svoltasi nel contraddittorio delle parti, ha trasmesso a questa Corte il reclamo proposto dal condannato, dando avviso alle parti medesime; rilevato che il Magistrato di sorveglianza aveva considerato come generica tale istanza e la aveva dichiarata inammissibile, adottando un provvedimento de plano (avendo escluso, infatti, che si vertesse in materia di tutela di diritti soggettivi, il Magistrato di sorveglianza aveva accertato come l'organizzazione del servizio di lavanderia, operante all'interno all'Istituto penitenziario, consentisse il pieno soddisfacimento delle esigenze dei ristretti e che il diniego di fruizione di servizio esterno non integrasse alcuna lesione di diritti soggettivi); ritenuto che - a fronte del reclamo proposto dal detenuto, qualificato dal Magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen., poiché la materia in esso trattata non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale - il reclamante può dolersi di tale qualificazione a mezzo di rituale ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione; ritenuto che l'impugnazione in esame contesta la qualificazione giuridica della vicenda, adducendo la sussistenza della lesione di un diritto soggettivo; rilevato che tale impugnazione è stata proposta a mezzo di avvocato non cassazionista e, come detto, è stata riqualificata in ricorso per cassazione, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 17/10/2024; rilevato che la difesa ha anche depositato memoria, a firma di un avvocato diverso, rispetto a quello che aveva redatto il ricorso originario; rilevato che, stando al consolidato orientamento di questa Corte, la inammissibilità del ricorso per cassazione, laddove proposto da avvocato non cassazionista, integra un vizio radicale, non suscettibile di alcuna forma di sanatoria, neanche nei casi di: - iscrizione del medesimo difensore nell'albo speciale in un momento successivo, ossia prima della decisione sull'impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01;

Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, Bragato, Rv. 236729-01); - deposito successivo di atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683-01); - conversione in ricorso per cassazione dell'atto di appello erroneamente proposto dalla parte, atteso che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che, formalmente e sostanzialmente, regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464-01; si veda anche, in un caso di conversione in ricorso per cassazione di una istanza di correzione di errore materiale, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01); - presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi o memorie, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998-01;

Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729-01; Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01); ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello, dato che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119); ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co