Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18508/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel signature post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Raffaele Simonelli inadmissible because it was submitted personally without the mandatory signature of a registered defense lawyer. Although the law allows personal appeals, it strictly requires a lawyer's signature for acts occurring after August 3, 2017, to avoid inadmissibility. The court ruled that the absence of this signature renders the procedural act void, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility mandatory defense counsel signature post-2017 procedural reform Court of Cassation rules criminal procedure law Italy difetto di sottoscrizione esame grafologico deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 - Marrazzo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONELLI RAFFAELE nato a AVERSA il 24/09/1970 avverso l'ordinanza del 18/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Raffaele Simonelli ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 202