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Ordinanza — n. 18506/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to new prior conviction within five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's revocation of Mariam El Ajjouri's suspended sentence. The defendant argued that no new crimes occurred within the five-year period required for revocation under Article 168 of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that a new conviction for a prior offense was recorded within the statutory timeframe, legally justifying the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The benefit of conditional suspension of sentence is revoked if the convicted person commits a new crime within five years, provided the new penalty exceeds the limits of admissibility.

Parole chiave

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conditional sentence revocation five year period prior offense conviction Article 168 Penal Code inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova - in funzione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento della richiesta della Procura generale presso la stessa Corte, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 163 cod. pen.
pen., visto che la condannata ha riportato - entro il termine quinquennale stabilito dalla norma - una nuova condanna per delitto anteriormente commesso, riportando pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti di ammissibilità dettati dall'art. 163 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 168 cod. pen
Mario Iavicoli, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen., dato che non risulterebbero posti in essere reati nei cinque anni successivi, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
art. 163 cod. pen
pen., visto che la condannata ha riportato - entro il termine quinquennale stabilito dalla norma - una nuova condanna per delitto anteriormente commesso, riportando pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti di ammissibilità dettati dall'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AJJOURI MARIAM nato a ALBENGA il 28/07/1992 avverso l'ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova - in funzione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento della richiesta della Procura generale presso la stessa Corte, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Mariam El Ajjouri, con la sentenza emessa in data 17/06/2021 dalla Corte di appello di Genova (pronuncia divenuta irrevocabile il 01/12/2022), di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. E ciò in quanto la condannata risulta aver riportato, in data 27/10/2023, una nuova condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup, commesso da febbraio a dicembre 2019.

2. Avverso tale ordinanza la condannata, tramite l'avv. Mario Iavicoli, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen., dato che non risulterebbero posti in essere reati nei cinque anni successivi, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero, la revoca della sospensione condizionale della pena risulta essere stata legittimamente disposta, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., visto che la condannata ha riportato - entro il termine quinquennale stabilito dalla norma - una nuova condanna per delitto anteriormente commesso, riportando pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti di ammissibilità dettati dall'art. 163 cod. pen. La prospettazione difensiva, dunque, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento e si risolve nella enunciazione di prospettazioni del tutto generiche e contrastanti con il dato normativo.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 apri