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Ordinanza — n. 18505/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's license appeal as inadmissible for re-evaluating facts already decided on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Antonino Bonura's appeal against his parole officer's refusal of a holiday license inadmissible. Bonura argued the decision lacked police investigation and ignored his age and financial hardship, while the officer cited his continued role in a mafia organization. The court rejected the appeal because it was entirely based on re-evaluating facts already assessed during the merits phase, which is not permitted under the rules governing cassation for legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals limited to legal violations cannot be admitted if they solely seek a re-evaluation of facts already decided on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts prisoner holiday license cassation legal violation mafia organization role police investigation absence spending of costs assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA ANTONINO nato a PARTINICO il 02/01/1949 avverso il decreto del 21/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con reclamo al Tribunale di sorveglianza di Napoli, poi convertito in ricorso per cassazione, Antonino Bonura - a mezzo dell'avv. Raffaela Cristofaro - ha impugnato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 21/02/2024, che aveva disatteso la richiesta di licenza per le festività pasquali avanzata dal predetto, sottoposto a regime di semilibertà, in relazione alla condanna all'ergastolo inflittagli con sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/02/2000, definitiva il 22/06/2001. Ha sottolineato la difesa trattarsi di soggetto detenuto dal 1993, che fruisce della semilibertà da oltre tre anni e che ha già beneficiato di analoga licenza in occasione delle festività natalizie del 2023. La decisione reiettiva, inoltre, non è stata preceduta da alcuna istruttoria presso gli organi di Polizia, al fine di verificare la situazione attuale di Bonura. Oltre all'età avanzata, vi è anche una precaria condizione economica, che rende viepiù difficoltosi i contatti con i familiari.

2. L'impugnazione è inammissibile, in quanto interamente versata in fatto e tendente unicamente a provocare una rivalutazione degli elementi già valutati in sede di merito. Viene dedotto, peraltro, un asserito vizio della motivazione, laddove trattasi di ricorso ammesso per il solo vizio di violazione di legge. L'avversata decisione - contrariamente alle deduzioni difensive - muove poi dalla constatazione degli elementi di tenore sfavorevole, ricavabili dalle informazioni assunte presso la Questura di Palermo, che ha evidenziato il ruolo di rilievo ricoperto dal condannato, nell'organizzazione mafiosa, ancora pienamente operante, del mandamento di Partinico.

3. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile