Cassation court dismisses appeal against parole order due to lack of procedural vices and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower tribunal committed procedural errors under Article 606 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a new evaluation of the treatment period based on a psychological report indicating non-compliance with community rules. The court found the defense's arguments generic and unfounded, noting that the lower court had already considered the entire relevant period despite the appellant's focus on a specific semester.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; The appeal is inadmissible when the challenged decision is based on a comprehensive evaluation of the treatment period and the appellant's arguments are merely generic requests for re-evaluation of facts already examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE GIUSEPPE nato a CAVA DE TIRRENI il 21/09/1985 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe Casale, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Salerno del 17/04/2024, relativa all'istanza di liberazione anticipata concernente i semestri che vanno dal 06/10/2021 al 07/04/2023.
2. Con il ricorso a firma dell'avv. Rosario Fiore, vengono denunciati vizi ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all'erronea motivazione circa la richiesta di liberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che per quanto riguarda l'omessa trasmissione, per nuova decisione, al Magistrato di sorveglianza.
3. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato, anzitutto, prende in considerazione la revoca - originata da uno scambio di persona, tra il ricorrente e Giovanni Casale, ossia il fratello - della precedente ordinanza del 13/02/2024; stante l'ampiezza dell'effetto devolutivo del reclamo, poi, il Tribunale di sorveglianza valuta l'intero periodo oggetto dell'istanza, pervenendo a una decisione sfavorevole. La decisione reiettiva si fonda, essenzialmente, sul contenuto della relazione dell'area giuridico pedagogica della Casa circondariale di Salerno del 28/02/2024, che aveva evidenziato una mancata adesione del soggetto al programma trattamentale, in quanto poco incline al rispetto delle regole comunitarie.
4. A fronte di tale struttura motivazionale logica, esaustiva e priva di contraddizioni, la critica difensiva si risolve nella deduzione di prospettazioni generiche e prive di fondamento, oltre che interamente versate in fatto, ossa volte all'auspicio del compimento di una operazione di rivisitazione degli elementi di valutazione e conoscenza già vagliati, non consentita nel giudizio di legittimità. È infondata, infatti, la doglianza difensiva inerente alla omessa valutazione del periodo 06/04/2023-06/10/2023, dato che il Tribunale di sorveglianza - al netto di una mancata esplicitazione dell'oggetto della valutazione - ha fatto riferimento a un periodo complessivamente oltremodo ampio, comprensivo anche di tale semestre.
Il provvedimento, del resto, ha dato atto del tenore della richiesta - pur non facendone oggetto di motivazione esplicita, quanto al singolo profilo - essendosi invece concentrato sull'erronea dichiarazione di non luogo a procedere inerente al periodo precedente e avendo poi puntualizzato, quanto a quest'ultimo, che l'effetto devolutivo rendeva comunque necessaria una decisione di merito. Le critiche difensive, generiche quanto alle ragioni del rigetto, si concentrano invece proprio sull'omesso esame dell'ultimo semestre.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17