Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation and repetitive arguments in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hmami Bendaoud inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued he should be acquitted because he used a knife for eating while working away from home and requested the application of Article 131-bis of the Criminal Procedure Code. The court rejected these claims as they constituted impermissible factual re-evaluation and repetitive arguments already examined by the lower court, which correctly assessed the overall conduct including other seized items.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on a re-evaluation of factual elements or repetitive arguments are inadmissible in the judgment of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMAMI BENDAOUD nato il 01/10/1961 avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena ha dichiarato Bendaoud Hmami colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a punta con lama di tredici centimetri e, per l'effetto, lo ha condannato - previa applicazione della diminuente del rito - alla pena di euro millecinquecento di ammenda, ordinando anche la confisca di quanto in sequestro.
2. Ricorre per cassazione Bendaoud Hmami, per il tramite degli avv.ti Andrea Stefani e Tommaso Barbieri, lamentando - con due distinti motivi - la mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato (sostiene la difesa non essersi considerato il fatto che il ricorrente lavora lontano da casa, per cui adopera il coltello per consumare i pasti) e dolendosi dell'omessa applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità. 3.1. Con la prima doglianza, la difesa invoca esclusivamente una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata. 3.2. Parimenti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131- bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito.
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in base alla visione complessiva della condotta tenuta dal soggetto, ossia valorizzando il fatto che questi detenesse nella propria autovettura - oltre al coltello de quo - anche un "piede di porco" e una chiave inglese di grosse dimensioni.
Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ap