Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18502/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for minor offense due to lack of merit in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18502/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Castaldo's appeal inadmissible, ruling that his arguments merely reproduced issues already adequately examined by the lower court. Castaldo challenged his four-month prison sentence for a minor offense, claiming the court failed to properly evaluate the specific circumstances required to exclude criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code. The court determined that the territorial court correctly identified the absence of necessary conditions for non-punishment, rendering the appeal devoid of merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals that merely reiterate arguments already fully examined by the court of first instance without presenting new grounds or sufficient reasons are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal minor offense non-punishment exclusion repeated arguments procedural economy Cassa delle ammende penal code riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); Rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura dei pregiudizi penali annoverati dal soggetto;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO GIOVANNI nato a ACERRA il 23/09/1988 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Castaldo, con l'unico motivo in cui si articola il ricorso a firma dell'avv. Dario Carmine Procentese, impugna la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione di condanna del Tribunale di Bologna, emessa per il reato di cui all'art. 76 comma 3 d.lgs. 06 settembre 2022, n. 159, alla pena, concesse le generiche, di mesi quattro di arresto, deducendo cumulativamente i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non esser state asseritamente ben valutate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno prodotto.

Considerato che le doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); Rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura dei pregiudizi penali annoverati dal soggetto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 aprile 2